La legge di Stabilità 2016 ha portato una rivoluzione sul fronte delle tasse sulla casa, in particolare si elencano di seguito le principali 10 novità:
1. Immobili concessi in comodato – Riduzione della base imponibile IMU/TASI
La legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU/TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
il contratto sia registrato,
il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La riduzione IMU per gli immobili concessi in comodato si applica a decorrere dall’1.1.2016.
Al fine di poter beneficiare della riduzione il soggetto passivo (si tratta del comodante) dovrebbe attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9 co. 6 del D.lgs. 23/2011.
2. Terreni agricoli – Esenzione dall’IMU
Esenzione dell’IMU per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e IAP
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. 29.3.2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, non devono più versare l’imposta per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti.
Esenzione dell’IMU per i terreni ricadenti in aree montane
A decorrere dall’anno 2016, si applica l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina indicati nell’allegato della Circolare Ministeriale 9/1993.
Altri terreni agricoli esenti
A decorrere dal 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli:
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 28.12.2001 n. 448;
a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
3. Immobili delle cooperative edilizie – Esclusione dall’IMU
È disposto che l’IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari.
Tale disposizione si applica anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
4. Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso
In relazione al tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono escluse dall’imposizione le abitazioni principali (fino al 2015 tutte assoggettate alla TASI a prescindere dal loro classamento), con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In conclusione, dal 2016 la TASI:
è abolita per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite “di lusso”;
continua ad applicarsi per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
5. Fabbricati invenduti delle imprese costruttrici – Riduzione della TASI
È prevista un’agevolazione TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
In questi casi l’aliquota è ridotta allo 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di modificarla sino allo 0,25% in aumento o in diminuzione, fino all’azzeramento.
6. Unità immobiliari locate destinate ad abitazione principale – Disciplina TASI
È stabilito che, nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è il possessore che deve versare la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015
La percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo nel caso di:
mancato invio della delibera entro il termine del 10.9.2014;
mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015.
7. Riduzione IMU/TASI per gli immobili locati a canone concordato
È introdotta una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431.
Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
8. Maggiorazione delle aliquote TASI
Rimane ferma la possibilità per i Comuni di mantenere anche per l’anno 2016 la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8%) nella stessa misura applicata per l’anno 2015.
Tale maggiorazione, tuttavia, può essere mantenuta anche per il 2016 soltanto con un’espressa deliberazione del Consiglio comunale.
9. Trasmissione da parte dei Comuni delle delibere e dei regolamenti – Novità per IMU e TASI
Viene stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU e della TASI, al fine della loro pubblicazione nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, devono essere inviate dai Comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (attualmente il termine è fissato al 21 ottobre).
10. Effetto sostitutivo dell’IMU esteso a IMI ed IMIS
Le disposizioni contenute nell’art. 8 co. 1 del D.lgs. 23/2011 relative alle imposte sostituite dall’IMU si applicano, dal periodo d’imposta 2014, anche:
all’imposta municipale immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano (IMI), istituita dalla L. Prov. 19.4.2014 n. 3;
all’imposta immobiliare semplice della Provincia autonoma di Trento (IMIS), istituita dalla L. Prov. 30.12.2014 n. 14.
Vi ricordiamo di comunicarci entro e non oltre il 23 maggio p.v. tutte le variazioni intervenute sugli immobili nel primo semestre 2016, con consegna della relativa documentazione, in particolare:
rogiti di acquisto e vendita d’immobili;
contratti di locazione cessati o iniziati nel semestre;
variazioni di residenza;
variazioni di destinazione dell’immobile;
variazioni di rendite catastali;
ogni altra possibile variazione riguardante gli immobili in Vostro possesso, proprietà o altro diritto reale, non elencate precedentemente.
Vi ricordiamo inoltre che per gli F24 relativi alla TASI sugli immobili locati a terzi, lo Studio predisporrà il calcolo indicando l’importo della TASI al 100%, salvo Vostra diversa disposizione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Cambi & Partners
Dottori Commercialisti Associati
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