C’è la decadenza delle agevolazioni prima casa con la vendita dell’abitazione, per la quale si è usufruito della detrazione, in seguito a separazione consensuale. Vediamo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
Con la risposta n. 80, l’Agenzia delle Entrate ha in particolare evidenziato quanto disposto in merito alla separazione consensuale di cui all’articolo 12 del d.l. n. 132 del 2014. Nello specifico, secondo quanto disposto dall’articolo 12 del d.l. n. 132 del 2014, “i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.
Prendendo in considerazione quanto disposto dall’articolo 12 del d.l. n. 132 del 2014, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la separazione consensuale “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”. Le Entrate hanno quindi evidenziato che, di conseguenza, “eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerati parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale. In tal senso, quindi, non può trovare applicazione la disposizione agevolativa di cui all’art. 19, la cui ratio, si ribadisce, è quella di favorire gli atti e le convenzioni ‘che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio”.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che nel caso in esame non può essere richiamata la risoluzione n. 80 del 2019 “dal momento che la stessa si riferisce alla diversa ipotesi in cui la separazione si realizza nell’ambito dell’istituto della negoziazione assistita di cui all’art. 6 del citato decreto legge”.
Articolo tratto da: https://www.idealista.it/news/finanza/casa/2020/03/02/138693-decadenza-agevolazioni-prima-casa-con-la-separazione-consensuale